Chiarimenti circa l’applicazione del DPCM 22 marzo 2020

Con questo testo cerchiamo di fare un po’ di ordine sulle disposizioni di sospensione delle attività emanate in questi giorni, in materia di lavori forestali e commercio legname. In ogni caso vale l’appello, fatto proprio dall’Associazione Monte Rosa Foreste tramite il suo Presidente, di stare il più possibile a casa e di limitare al massimo le occasioni di contatto tra persone e di infortunio sul lavoro. Il pronto soccorso di Borgosesia è stato chiuso e nelle attuali condizioni anche un incidente lieve può creare grossi problemi alle strutture sanitarie che lo ricevono. L’attuale scadenza dei decreti in vigore è il 3 aprile e, se è probabile che non si tornerà subito alla normalità, ci possiamo augurare che in quella data le restrizioni vengano almeno ridotte.

COSA DICE IL DECRETO

Il DPCM del 22 marzo 2020 (link in fondo alla pagina) sospende tutte le attività produttive, con decorrenza dal 23 marzo al 3 aprile, specificando i codici ATECO delle sole attività consentite. I codici sono elencati nell’allegato 1 (link in fondo alla pagina).
Sono incluse le attività della filiera agroalimentare (codici 01) ed escluse quelle selvicolturali (codici 02).
Sono comunque consentite (art. 1, comma 1, lett. e) le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi considerati essenziali di cui alla L. 12/06/90 n. 146. Fra queste vi sono (art. 2, comma a) “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”.
E’ inoltre possibile svolgere tutte le attività indispensabili a quelle consentite o funzionali all’erogazione dei servizi essenziali di cui sopra (art. 1, comma 1, lett. d), previa comunicazione alla Prefettura che può eventualmente sospenderle qualora ritenga non siano indispensabili. Fino all’eventuale sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Sono inoltre consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f).
Le attività sospese hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza (art. 1, comma 4).
In ogni caso, le imprese che proseguono le loro attività devono adottare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (link in fondo alla pagina).

COSA DICE LA REGIONE PIEMONTE

Poiché il decreto dava adito a varie interpretazioni, la Regione Piemonte è intervenuta per fornire un’interpretazione univoca del decreto, pubblicata qui.

COSA FARE?

Sospendere senz’altro tutte le attività selvicolturali, anche se eseguite da imprese agricole con codice Ateco 01 o da soggetti privati.
Il nostro consiglio è di effettuare tutte le eventuali consegne in sospeso entro il 25 marzo. Per come è stato interpretato il decreto in Piemonte, è opportuno rimandare ulteriori consegne a dopo la scadenza del decreto (fissata, per ora, il 3 aprile).
Per eventuali consegne veramente essenziali, è necessario comunicare al Prefetto l’intenzione di non sospendere l’attività, con una comunicazione del tipo qui riportato (modulo scaricabile al link a fondo pagina), indicando bene le motivazioni e i soggetti ai quali si effettua la fornitura e allegando possibilmente il contratto di fornitura. In mancanza di contratto, è quanto mai opportuno procurarsi un ordinativo scritto che specifichi le condizioni di eccezionale urgenza della fornitura.
Inviare via PEC (solo dalla propria posta elettronica certificata) all’indirizzo della Prefettura: protocollo.prefvc@pec.interno.it.
La comunicazione dev’essere firmata digitalmente o avere allegata fotocopia della carta d’identità.
Con questa comunicazione, che dev’essere considerata un caso eccezionale e con solide motivazioni, è possibile effettuare consegne senza aspettare la risposta della Prefettura, che risponderà solo in caso di sospensione. Durante l’attività portate con voi la comunicazione effettuata, con la ricevuta di trasmissione e l’ordinativo, da esibire in caso di controllo.
Informiamo inoltre che sono in corso, in Piemonte come in tutta Italia, richieste per ottenere la proroga del termine del periodo di taglio per i boschi cedui, il governo misto, i castagneti e i robinieti. Ricordate inoltre che in aree SIC il periodo di taglio termina comunque il 31 marzo, fatte salve eventuali (poco probabili) deroghe in seguito a richiesta supportata da una valutazione d’incidenza.

Allegati:

Testo del Decreto: dpcm 22 marzo 2020

Allegato 1 con codici Ateco delle attività consentite: All. 1
Comunicazione alla prefettura: modello di comunicazione alla prefettura DPCM 22-03-20 art. 1 lett. d
Protocollo sicurezza: Protocollo-condiviso-sicurezza-lavoro

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